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Lavanderie, tintolavanderie, stirerie

Descrizione

Lavanderie, tintolavanderie, stirerie

La tintolavanderia esegue i trattamenti di lavanderia, pulitura chimica a secco e ad umido, tintoria, smacchiatura, stireria, follatura e affini di:

  • indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento
  • capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica
  • biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale, commerciale e sanitario
  • tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento
  • oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Le disposizioni della Legge 22/02/2006, n. 84 si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori che sono utilizzati esclusivamente dalla clientela con appositi gettoni (cosiddette lavanderie "a gettone" o "self-service").

Approfondimenti

Le tintolavanderie possono cedere alla clientela, a titolo oneroso o gratuito, prodotti connessi all'attività professionale, ad esempio smacchiatori, deodoranti o altri prodotti per la cura e l'igiene dei capi di abbigliamento. In questo caso occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.

Se l'attività di tintolavanderia viene svolta in forma artigiana non occorre presentare alcuna segnalazione certificata di inizio attività (Regolamento regionale 01/02/2018 , n. 5, art. 2, com. 2 e com. 3).

Se l'attività presenta un consumo d'acqua medio giornaliero superiore a 20 mc occorre presentare apposita documentazione relativa agli scarichi idrici.

Se l'attività prevede impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso occorre presentare apposita documentazione relativa all'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 2). L'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Le attività che prevedono inquinamento atmosferico scarsamente rilevante devono indicarlo direttamente all'interno della segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione per l'avvio dell'attività (Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 271, com. 1).

Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi (Regio Decreto 27/07/34, n. 1265, art. 216):

  1. la prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni
  2. la seconda quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato

Un'industria è individuata come "insalubre" dall'autorità sanitaria competente. 

Il Decreto ministeriale 05/09/1994 suddivide le industrie insalubri in due parti, che comprendono:

  • le industrie di I classe
  • le industrie di II classe.

Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo di attività industriali.

Una volta presentata la comunicazione, l'attività può essere avviata dopo 15 giorni.

Requisiti

Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Deve inoltre essere designato un responsabile tecnico che possiede apposita idoneità professionale. Il responsabile tecnico deve perciò possedere almeno uno dei requisiti elencati nella Legge 22/02/2006, n. 84, art. 2, com. 2. Gli standard formativi e professionali previsti per il responsabile tecnico sono definiti in dettaglio dal Decreto del Dirigente di struttura 18/02/2014, n. 1256.

Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto munito di idoneità professionale (Regolamento regionale 01/02/2018 , n. 5, art. 3, com. 4).

Per le lavanderie "a gettone" o "self-service" non occorre designare il responsabile tecnico (Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 79).

Per la sola attività di stireria è possibile indicare che l'attività non è soggetta alla nomina del responsabile tecnico se non presenta, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l'ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti (Parere ministeriale 09/02/2015, n. 18008).

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

L'attività di lavanderie "a gettone" o "self-servicedeve essere svolta in locali autonomi e non comunicanti con l'eventuale attività di tintolavanderia o di sola stireria. Non è ammessa la presenza di personale per l'espletamento di attività coma la presa in consegna, la stiratura, la riparazione o la restituzione dei capi oggetto dell'attività di lavanderia a gettoni, nonché di tutti gli altri tipi di servizi previsti dalla Legge 22/02/2006, n. 84, art. 2, com. 1.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico (Regolamento regionale 01/02/2018, n. 5, art. 6, com. 2).

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